Dimissioni azienda fallita: in quali casi?

Dare le dimissioni azienda fallita è una strategia attuata da molti dipendenti che vogliono spesso riuscire a non subire il colpo del fallimento dell’azienda

Fonte: Pixabay

Dare le dimissioni azienda fallita è una pratica che molti dipendenti, vedendo la propria azienda allo stremo decidono di attuare per salvarsi in extremis. Dimettersi se il datore di lavoro fallisce, infatti, è un modo per evitare il conseguente licenziamento, contrapponendo l’opportunità di una nuova opportunità di lavoro. Andiamo a scoprire come fare.

Contratto di lavoro: pre dimissioni azienda fallita

Se un lavoratore dovesse affrontare il fallimento del proprio datore di lavoro, la legge chiarisce che nel caso di fallimento il contratto di lavoro del dipendente resta in sospeso. Vale a dire che il soggetto che subentra al datore di lavoro nella gestione aziendale, ha la facoltà di decidere se i contratti in corso possono proseguire oppure cessare. Fino a quel momento in cui il curatore fallimentare non decide, gli stessi contratti restano sospesi. Il lavoratore come ha chiarito la legge, non è obbligato a mantenere le sue prestazioni lavorative, e il curatore non sarà a sua volta obbligato a retribuire il lavoratore né a versare i contributi.

Dimissioni azienda fallita: scelte del dipendente

Nel caso in cui il lavoratore ottenga un’altra offerta alternativa lavorativa altrove, può lasciare il suo posto di lavoro presso l’azienda fallita. La pratica per effettuare tale scelta, è una dimissione immediata, svincolandosi dal rapporto di lavoro con il datore fallito tramite la curatela fallimentare. Tuttavia, in questo caso possono essere chieste le indennità di mancato preavviso perché il fallimento non è considerato una giusta causa di dimissioni. Nel caso in cui ne avesse bisogno, il lavoratore non avrebbe diritto alla Naspi, cioè all’indennità di disoccupazione.

In alternativa deve parlare con il giudice delegato del fallimento. Il funzionario assegnerà un termine al curatore non superiore ai 60 giorni. Durante i due mesi, il curatore deve decidere se mantenere il suo contratto oppure licenziare il lavoratore. Se il curatore, in questo caso, decide una qualsiasi scelta, deve comunicarlo e s’intenderà comunque cessato. Il curatore può così chiedere al giudice delegato un termine per esprimersi, che vale almeno 60 giorni.

Lo stipendio per dimissioni azienda fallita

Nel caso in cui ci si licenzia ma mancano ancora alcune mensilità, vi è il recupero crediti per le retribuzioni di lavoro non corrisposte.

Nel caso in cui manchino dall’una alle 3 mensilità, per coprire tali retribuzioni lavorative, c’è il fondo di Garanzia dell’inps. Si tratta di un fondo che interviene per supplire ai debiti coi lavoratori lasciati inequivocabilmente a terra dalle aziende che dichiarano banca rotta. In questi casi, il dipendente, deve fare richiesta di ammissione al passivo del fallimento, e presentare la domanda del pagamento in sospeso dall’Inps. Nella domanda va specificato che le buste paga relative riguardano le ultime tre mensilità che vanno non oltre l’anno dalla dichiarazione del fallimento. Tuttavia, nel caso si parli di più di 3 mensilità, il dipendente è considerato “creditore privilegiato”. Dopo aver fatto l’istanza di insinuazione nella procedura fallimentare, sarà pagato con il ricavato dalla vendita dei beni aziendali, prima degli altri creditori.

Posposta: per informazioni più precise a riguardo, consultate l’ufficio del lavoro, Inps o in caso un sindacalista della vostro cittadina.

Cliccate qui: Canale Telegram di Business Economia Disponibile ad ulteriori informazioni con picciarielloantonio@gmail.com oppure @Apiccia

Visite: 1181

Potrebbero interessarti anche...

Informativa Privacy

Questo sito utilizza cookie o altri strumenti tecnici e, previo consenso, anche cookie di profilazione o altri strumenti di tracciamento per inviarti pubblicità personalizzata e offrirti servizi in linea con le tue preferenze, nonché per il monitoraggio dei comportamenti dei visitatori. Se vuoi saperne di più consulta la Cookie Policy.

Cookie Policy